(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 30
                         del 11 aprile 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge regionale:
 
                               Art. 1.
                        Finalita' e obiettivi
 
  1.  Il  fondo  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  10 della legge
regionale 19 agosto 1996, n. 27 e' impiegato per  la  concessione  di
contributi  a  soggetti  pubblici e privati, oltre che per interventi
d'iniziativa della Regione, nell'ambito delle destinazioni di cui  al
comma 27 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  2.  Il fondo e' impiegato, in particolare, per il perseguimento dei
seguenti obiettivi:
   a) costruzione di impianti per il recupero, la valorizzazione e lo
smaltimento dei rifiuti urbani e speciali,  nonche'  di  impianti  di
depurazione;
   b)  realizzazione di interventi di bonifica di siti inquinati e di
recupero di aree degradate;
   c) istituzione di un fondo di rotazione per la progettazione degli
impianti  di  cui  alla  lettera  a)  e  la  redazione di progetti di
bonifica ambientale di cui alla lettera b);
   d) predisposizione e aggiornamento dei piani regionali  ambientali
di settore previsti dalla vigente legislazione;
   e)  attuazione di iniziative concernenti la raccolta differenziata
dei rifiuti, ivi comprese l'acquisto di attrezzature e  di  mezzi  di
raccolta  e  trasporto  e  la  realizzazione  di centri di stoccaggio
provvisorio, recupero e commercializzazione dei materiali recuperati;
   f)  individuazione  e  classificazione  delle  aree   di   maggior
inquinamento  ambientale  cui  riconoscere la massima priorita' negli
interventi di tutela ambientale;
   g) istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;
   h) attivazione di  adeguati  servizi  che  consentano  a  chiunque
l'accesso  alle  informazioni  sullo  stato  dell'ambiente  in ambito
regionale;
   i) finanziamento di pubblicazioni e di campagne promozionali utili
per la salvaguardia dell'ambiente;
   l) effettuazione di  iniziative  di  ricerca,  comprese  quelle  a
carattere  sperimentale,  utili  ai fini della tutela dell'ambiente e
del recupero, valorizzazione  e  sfruttamento  delle  materie  prime,
anche  mediante  l'istituzione di borse di studio a favore di giovani
laureati  in  discipline  riguardanti  il  settore   ambientale   per
l'effettuazione  di stages di formazione presso strutture pubbliche o
private.